Requisiti d’ingresso al titolo professionale di MOTORISTA ABILITATO Art. 273 Reg. ese. Del CdN:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 19 anni di età;
3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l’obbligo scolastico;
5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il motorista abilitato può condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della
nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci; b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera).
L’abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.